STRALCIO STATUTO
“LA FABBRICA DEI PONTI”
Associazione di promozione sociale
Articolo 1
Costituzione, denominazione, sede e durata
1.1 - E’ costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “LA FABBRICA DEI PONTI” di seguito chiamata per brevità “Associazione”.
1.2 - L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.
1.3 - L’associazione ha sede nel Comune di GORGONZOLA (MI), e può costituire sedi secondarie.
1.4 - Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell’ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.
1.5 - La durata dell’Associazione è illimitata.
1.6 - L’Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale n. 01/08 e la Legge 383/00.
Articolo 2
Finalità e attività
2.1 - L’Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
2.2 - In particolare l’Associazione si prefigge di perseguire le seguenti finalità: l’Associazione è aconfessionale e apartitica, persegue finalità solidaristiche e di promozione sociale, rivolgendosi in particolare ai soggetti in situazioni di fragilità. Si prefigge tali scopi mediante l'uso della pedagogia, della musica, dell'arte e della cultura. Col suo operato si impegna a contribuire al perseguimento dell'art. 3 della Costituzione Italiana;